LO STATUTO
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Art. 1 - DenominazioneSotto la denominazione "Fondazione Romulus", è costituita una Fondazione ai sensi degli artt. 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
Art. 2 - Sede
La Fondazione ha sede a Lugano ed è iscritta a Registro di commercio.
Art. 3 - Scopo
Lo scopo della Fondazione è garantire sostegno a persone affette da gravi disabilità e malattie croniche. In particolare offrire una consulenza generica direttamente correlata con il presente scopo nonché il sostegno economico e morale a persone con disabilità motorie, mentali e sensoriali, beneficiarie di prestazioni dell'AI che necessitano di cure terapeutiche costanti e che non godono o godono solo parzialmente dei rimborsi delle assicurazioni sociali, delle casse malati e nemmeno di qualsiasi altra copertura assicurativa privata. L'aiuto econoimco e l'apporto logistico verrà offerto alle persone meno abbienti, che vivono al di fuori di istituti, case anziani ed altre strutture protette e che non sono sotenute dalle loro famiglie.
Art. 4 - Patrimonio e finanziamento
- Il fondatore conferisce alla Fondazione un capitale iniziale di CHF 25'000.-
- Il patrimonio potrà essere incrementato
- da versamenti di enti pubblici o privati;
- da legati, donazioni e offerte;
- da ulteriori versamenti del fondatore;
- da proventi di manifestazioni, eventi ed iniziative promosse dal Consiglio di Fondazione;
- Per il conseguimento dello scopo, la Fondazione attinge al patrimonio.
- La definizione della politica di investimento ed il controllo di esecuzione della stessa spettano al Consiglio di Fondazione.
- Il patrimonio della Fondazione sarà investito tramite una primaria banca svizzera e secondo i criteri di una prudente ammionistrazione, avendo cura di garantire il perseguimento dello scopo.
Gli Organi della Fondazione sono
- il Consiglio di Fondazione;
- L'Ufficio di Revisione.
- il Consiglio di Fondazione è composto da 3 a 7 membri che verranno nominati per la prima volta dal fondatore. Esso sostituisce i dimissionari per cooptazione.
- I membri del Consiglio di Fondazione sono designati per 2 anni e sono rieleggibili; alla scadenza del mandato i membri sono tacitamente rieletti.
- La carica di membro del Consiglio di Fondazione è puramente onorifica, riservata l'eventuale rifusione delle spese vive.
- Il Conisglio di Fondazione nomina il Presidente, il Vice Presidente ed i suoi membri.
- il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno 1 volta all'anno o quando il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.
- il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità di voti decide il Presidente.
- Amministra il patrimonio della Fondazione.
- Elabora gli eventuali regolamenti della Fondazione.
- Stipula e conclude contratti.
- Decide sui finanziamenti.
- Presenta il rapporto di attività annuale e i conti consuntivi all'Autorità di vigilanza.
- Impegna la Fondazione verso i terzi.
- Nomina l'Ufficio di revisione.
L'Ufficio di revisione è nominato dal Consiglio di Fondazione.
La funzione di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio di Fondazione.
L'Ufficio di revisione verifica annualmente la gestione, i conti e i bilanci della Fondazione, redigendo un rapporto destinato al Consiglio di Fondazione e all'Autorità di Vigilanza.
Art. 10 - Diritto di firma
La Fondazione è rappresentata con firma individuale dal Presidente e dal Vice Presidente.
Art. 11 - Durata e fine
- La durata della Fondazione è illimitata;
- Se per qualsiasi motivo lo scopo della Fondazione dovesse divenire parzialmente o totalmente irrealizzabile si procederà, previo consenso dell'Autorità di Vigilanza, ad una modifica parziale o totale degli scopi statutari al fine di permettere la realizzazione di scopi analoghi;
- Se la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio rimanente sarà devoluto ad una Fondazione o ad un ente, in Ticino, avente scopo analogo.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
